Procedimento disciplinare – Praticante avvocato – Responsabilità disciplinare – Assoggettabilità alle sanzioni disciplinari.

Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti a nulla rilevando che i medesimi svolgano o non il patrocinio; il loro status, conseguente alla semplice iscrizione nel registro speciale si presenta, infatti, coma preliminare a quello di professionista e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologico – disciplinari previste nel codice deontologico e nella normativa forense. (Nella specie il professionista è stato ritenuto responsabile disciplinarmente per un fatto compiuto quando era iscritto nel registro speciale dei praticanti, mentre è stato considerato non responsabile per un fatto compiuto quando non era ancora iscritto a detto registro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2007, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 16 Luglio 2007 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 09 Giugno 2005 (prescrizione)
abc, Giurisprudenza CNF

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