Procedimento disciplinare originato da un esposto del cliente nei confronti dell’avvocato – Transazione intervenuta, nel corso del procedimento, tra l’avvocato incolpato ed il suo cliente – Irrilevanza – Fondamento.

Qualora il procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato abbia avuto origine da un esposto del cliente, l’intervenuta transazione, nel corso del procedimento, tra l’incolpato e il suo assistito non può influire sul corso del procedimento stesso (comportandone la possibile interruzione od estinzione), poiché l’esercizio del potere disciplinare è previsto a tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rientrante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò intatto, per l’organo disciplinare, il potere di accertamento della responsabilità del professionista per gli illeciti a lui legittimamente contestati. (massima uff.)

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

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– codice: art. 48

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parere

Il COA di Barcellona PG chiede se possa essere prodotta in giudizio dai difensori dei convenuti una PEC con proposta di abbandono del giudizio non sottoscritta dalla parte, inviata agli stessi dal difensore dell’attore, considerato che, successivamente l’attore, costituitosi in giudizio con un nuovo procuratore, ha riproposto tutte le domande senza tenere conto della proposta di abbandono del giudizio formulata dal precedente avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 26 del 26 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 11 Giugno 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 28 Marzo 2011 (avvertimento)