L’apertura del procedimento disciplinare deve essere notificata al pubblico ministero, che ha facoltà di presenziarvi (art. 59 L. n. 247/2012); tale obbligo non sussiste, invece, con riferimento agli eventuali rinvii delle udienze celebrate davanti ai consigli territoriali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 69 del 29 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 29 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 27 Novembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 5596 del 28 Febbraio 2020 (respinge)
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