Procedimento disciplinare nei confronti di Consiglieri COA: spostamento della competenza territoriale solo per iscrizioni nel Registro riservato successive al 7/5/2017

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti dei Consiglieri COA è funzionalmente attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato secondo la tabella allegata in calce al Reg. CNF n. 2/2014, purché l’iscrizione della notizia nel Registro riservato sia stata successiva al 7/5/2017 (data di entrata in vigore della relativa modifica all’art. 4, co. 5, Reg. CNF 2/2014 cit.); invece, nel caso di segnalazioni disciplinari iscritte prima della predetta modifica regolamentare, la competenza territoriale non subisce deroghe, e -per i princìpi del tempus regit actum e della perpetuatio iurisdictionis– spetta quindi al CDD del distretto ove il professionista è iscritto o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede (art. 4, co. 2, Reg. CNF 2/2014), fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 4, co. 3, Reg. CNF 2/2014). (Nel caso di specie, l’esposto, riguardante un Consigliere COA del distretto di Bologna, era stato trasmesso al CDD Ancona prima del 7 maggio 2017, data di entrata in vigore della modifica al Reg. CNF sul procedimento disciplinare, che ha previsto lo spostamento di competenza territoriale anche per i Consiglieri COA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha risolto il conflitto di competenza sollevato dal CDD Ancona accertando e dichiarando la competenza del CDD Bologna).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano Di San Lio), sentenza n. 112 del 13 luglio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 13 Luglio 2020 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 11 Ottobre 2017
abc, Giurisprudenza CNF

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