La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede (art. 4, co. 2, Reg. CNF 2/2014), fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 4, co. 3, Reg. CNF 2/2014). Qualora, tuttavia, il professionista oggetto di esposto sia un Consigliere CDD o -seppur limitatamente alle iscrizioni nel Registro riservato successive al 7/5/2017- un Consigliere COA, la competenza disciplinare è attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato secondo la tabella allegata in calce al Reg. CNF n. 2/2014, ove è appunto previsto uno spostamento di competenza analogamente a quanto accade per i procedimenti riguardanti i magistrati, al fine di garantire una maggiore imparzialità e serenità del giudicante (art. 4, co. 5, Reg. CNF 2/2014).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 13 Luglio 2020 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 11 Ottobre 2017
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