Il Procedimento disciplinare forense ha natura accusatoria, sicchè deve pronunciarsi il proscioglimento dell’incolpato nel caso di carenza o contraddittorietà probatoria. In tal senso, l’esposto non è da solo sufficiente a integrare la prova certa dei fatti in esso rappresentati e a fondare l’affermazione della responsabilità disciplinare laddove l’incolpato abbia contestato la ricostruzione di tali fatti e negato gli addebiti, restando pur sempre l’onere della prova a carico dell’accusa; ne consegue, che il Giudice disciplinare deve pronunciare il proscioglimento in caso di mancato raggiungimento della prova certa della responsabilità disciplinare dell’incolpato, in ossequio al principio in dubio pro reo.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Di Rienzo), decisione n. 4 del 29 gennaio 2024
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