È ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento), è necessaria una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione, che deve essere comunicata all’incolpato, a pena di nullità.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 24 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 13 Febbraio 2025 (sospensione)
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