È ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento), è necessaria una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione, che deve essere comunicata all’incolpato, a pena di nullità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 365 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 30 Marzo 2022 (sospensione)
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