Procedimento disciplinare – Modificazione capo d’incolpazione – Ammissibilità – Deliberazione del consiglio per l’apertura del procedimento disciplinare con un nuovo capo d’incolpazione – Necessità – Sussiste.

È ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento), è necessaria una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione, che deve essere comunicata all’incolpato, a pena di nullità (Nel caso di specie, nel corso del procedimento disciplinare il Consiglio territoriale comunicava all’incolpato un capo di incolpazione totalmente riformulato rispetto a quello che aveva originato l’apertura del procedimento stesso, per addebiti affatto diversi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza n. 248 del 31 dicembre 2018

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 31 Dicembre 2018 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Novembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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