Acquisita una notizia di (potenziale) illecito disciplinare, immediatamente il COA ne dà notizia all’iscritto invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e trasmette gli atti unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto al CDD, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, l’omesso avviso all’iscritto con contestuale invito a presentare sue deduzioni non costituisce motivo di nullità del procedimento giacché giacché il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 87 del 28 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 445/2024, CNF n. 28/2024, Cass. n. 19526/2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 8 del 26 Giugno 2020 (sospensione)
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