Acquisita una notizia di (potenziale) illecito disciplinare, immediatamente il COA ne dà notizia all’iscritto invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e trasmette gli atti unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto al CDD, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, l’omesso avviso all’iscritto con contestuale invito a presentare sue deduzioni non costituisce motivo di nullità del procedimento giacché giacché il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 445 del 02 Dicembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 1 del 09 Gennaio 2020 (censura)
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