Procedimento disciplinare: l’omessa sottoscrizione della decisione da parte del Presidente, senza menzione dell’impedimento a sottoscrivere e della natura di esso

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa. Eccezionalmente, per il combinato disposto dell’art. 132 cpc e dell’art. 51 r.d. n. 37/1934, è riconosciuta la validità della decisione sottoscritta dal solo consigliere relatore, purché prima della sottoscrizione sia fatta esplicita menzione dell’impedimento del presidente e della natura dello stesso (Nella specie, la decisione disciplinare non era stata sottoscritta dal presidente, in quanto medio tempore deceduto, ma nel provvedimento stesso non veniva dato atto di tale impedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato la nullità della decisione disciplinare, nel contempo disponendo la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina per gli adempimenti di competenza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 184 del 21 ottobre 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 1 ottobre 1996, n. 116 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), decisione del 3 aprile 1989, n. 66.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 21 Ottobre 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera n. 19122017 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment