Procedimento disciplinare: l’omessa o tardiva impugnazione da parte del difensore dell’incolpato non giustifica la rimessione in termini

L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, i quali non sono integrati dal mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre tempestiva impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, che non è infatti idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore necessari affinché operi l’istituto in parola (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto tardivamente il ricorso al CNF imputandone la responsabilità al proprio difensore che aveva asseritamente omesso di attivarsi tempestivamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda di rimessione in termini, non ricorrendone i presupposti di Legge).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 41 del 27 febbraio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 27 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 03 Maggio 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment