Stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al CDD – improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa – l’omessa o irrituale notifica all’incolpato della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare ovvero della citazione a giudizio non determina alcuna automatica invalidità del procedimento stesso ma costituisce una mera irregolarità, che risulterebbe comunque sanata per il raggiungimento dello scopo allorché l’incolpato stesso abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 24 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 10 Gennaio 2025 (sospensione)
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