In tema di procedimento disciplinare, l’omessa lettura del dispositivo costituisce una mera irregolarità che non determina l’invalidità della decisione del CDD, giacché non è espressamente prevista una diversa e più grave sanzione (art. 59, comma 1, lettere l ed m L. n. 247/2012 nonché art. 26 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), la quale peraltro non può ricavarsi neppure implicitamente dal codice di rito penale, che nella specie non trova applicazione (art. 59 cit. lett n, nonché art. 10 co. 4 Reg. CNF cit.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 412 del 6 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 412 del 06 Novembre 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 30 Gennaio 2020 (censura)
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