Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all’incolpato della decisione stessa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 21 Novembre 2017 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 04 Ottobre 2005 (censura)
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