Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all’incolpato della decisione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 9 settembre 2017, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 09 Settembre 2017 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA, delibera (sospensione)
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