Il giudice della deontologia ha l’obbligo di convocare l’iscritto, ma è onere di quest’ultimo (che ha il diritto -non il dovere- di difendersi) presentarsi e/o svolgere le proprie deduzioni, giacché il predetto obbligo di audizione viene soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 343 del 27 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio), sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 343 del 27 Settembre 2024 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 19 Gennaio 2023 (sospensione)
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