Procedimento disciplinare: l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione

In tema di procedimento disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato unicamente nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento. In ogni altra ipotesi assumono rilievo solo specifici motivi di ricusazione, rimanendo esclusa in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 222 del 25 novembre 2022

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 25 Novembre 2022 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 29 Agosto 2017 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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