Procedimento disciplinare: l’indicazione delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza istruttoria

L’indicazione almeno sommaria delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre (art. 59, co. 1, lett. d, n. 4, L. n. 247/2012, nonché art. 21 co. 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014) costituisce una condizione necessaria dell’ammissibilità dell’istanza istruttoria: infatti solo attraverso la disamina delle circostanze su cui la testimonianza dovrebbe vertere è possibile valutare la rilevanza della stessa rispetto all’oggetto del giudizio disciplinare ed al contenuto delle contestazioni, essendo in ogni caso escluso che la deposizione testimoniale possa riguardare giudizi personali o valutazioni del teste, come ad esempio quello di riferire sulla correttezza, serietà professionale, ecc. dell’incolpato. In sostanza, l’ammissibilità e la rilevanza della richiesta istruttoria non può essere presunta dai fatti dell’esposto ma deve evincersi dalla richiesta stessa (Nel caso di specie, l’istanza istruttoria dell’incolpato indicava alcuni testi che avrebbero dovuto deporre “sui fatti esposti”, senza tuttavia chiarire quali).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 14 Aprile 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 11 del 20 Febbraio 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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