Procedimento disciplinare: l’indicazione delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza istruttoria

L’indicazione almeno sommaria delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre (art. 59, co. 1, lett. d, n. 4, L. n. 247/2012, nonché art. 21 co. 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014) costituisce una condizione necessaria dell’ammissibilità dell’istanza istruttoria: infatti solo attraverso la disamina delle circostanze su cui la testimonianza dovrebbe vertere è possibile valutare la rilevanza della stessa rispetto all’oggetto del giudizio disciplinare ed al contenuto delle contestazioni, essendo in ogni caso escluso che la deposizione testimoniale possa riguardare giudizi personali o valutazioni del teste, come ad esempio quello di riferire sulla correttezza, serietà professionale, ecc. dell’incolpato (Nel caso di specie, l’istanza istruttoria dell’incolpato indicava alcuni testi che avrebbero dovuto deporre “sui fatti esposti”, senza tuttavia chiarire quali).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 13 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 16 del 17 Marzo 2022 (sospensione)
abc, Evidenza, Giurisprudenza CNF

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