Procedimento disciplinare: l’incompatibilità dei consiglieri CDD non riguarda il Foro in cui l’incolpato eserciti le funzioni di magistrato onorario

L’incompatibilità di cui all’art. 50 L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) non si applica all’ipotesi in cui il Consigliere CDD appartenga al Foro in cui l’incolpato eserciti le funzioni di magistrato onorario, che peraltro è necessariamente diverso da quello di sua iscrizione all’albo forense, sicché non ricorre alcuna specifica ipotesi di astensione obbligatoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 365 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 30 Marzo 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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