Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda (e/o non possa) difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.(1)
In particolare, il predetto limite di un solo avvocato difensore deve intendersi nel senso che l’eventuale successiva nomina di un ulteriore difensore sia improduttiva di effetti nel procedimento disciplinare, salvo che la procura disponga espressamente altrimenti ovvero finché la parte non provveda alla revoca del precedente difensore.(2)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024
NOTE:
(1) In senso conforme, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, che conferma Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 novembre 2021. Analogo principio è affermato, dall’art. 15 co. 4 D.Lgs. n. 109/2006, con riferimento al procedimento disciplinare a carico dei magistrati.
(2) A quanto consta, in ambito disciplinare non vi sono precedenti editi in termini. Tuttavia, il principio è conforme a quanto espressamente stabilito in ambito penale dall’art. 24 disp.att.cpp con riferimento al limite numerico di difensori per l’imputato (art. 96 cpp), per il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 100 cpp) e per la persona offesa dal reato (art. 101 cpp).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 18 Aprile 2024 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 91 del 11 Ottobre 2021 (sospensione)
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