Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 28468 del 30 Settembre 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 205 del 22 Novembre 2021
0 Comment