Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014, non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 Novembre 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 09 Novembre 2020 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 28468 del 30 Settembre 2022 (respinge)
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