Procedimento disciplinare: l’incolpato ha il diritto, non il dovere ma semmai l’onere, di partecipare all’udienza

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati non può essere inflitta alcuna sanzione senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti all’organo disciplinare assume valenza di principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Tuttavia, la partecipazione all’udienza disciplinare costituisce una libera scelta, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell’incolpato solo se determinata da un impedimento a comparire incolpevole e inevitabile cioè dalle caratteristiche tali, da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita. Pertanto, ove l’incolpato non compaia, egli non ha titolo per chiedere una nuova audizione salvo che non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 216 del 27 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 27 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 13 Aprile 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment