Procedimento disciplinare: l’incolpato ha il diritto, non il dovere ma semmai l’onere, di partecipare all’udienza

La partecipazione all’udienza disciplinare costituisce una libera scelta, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell’incolpato solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali, da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 152 del 17 luglio 2021

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 17 Luglio 2021 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 17 Dicembre 2019 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10444 del 31 Marzo 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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