Ai sensi dell’art. 36 co. 6 L. n. 247/2012, l’oggetto dell’impugnazione avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è in materia costituito dalla decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, sicché sono quivi inammissibili doglianze avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Infatti, le censure devono riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD su questioni non censurate in sede di appello (Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto alla S.C. la cassazione della decisione del CDD, mentre l’annullamento della sentenza CNF veniva richiesto solo in via derivata, quale mero “atto consequenziale e successivo”. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Stalla), SS.UU, ordinanza n. 1249 del 17 gennaio 2023
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 42090 del 31 dicembre 2021.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 1249 del 17 Gennaio 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 63 del 13 Maggio 2022
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