Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera consiliare

Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso se abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 183 dell’8 maggio 2024

NOTA
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 221 del 25 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 223 del 25 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 138 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 137 del 23 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 08 Maggio 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera
abc, Giurisprudenza CNF

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