Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera consiliare

Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato)1. Il difetto del predetto atto deliberativo non costituisce un difetto di autorizzazione suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cpc, che infatti ammette la sanatoria unicamente nel caso di procure (esistenti) ma affette da nullità e non pure in caso di inesistenza della procura2.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 130 del 5 luglio 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 5 luglio 2023

NOTE:

  1. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 137 del 23 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022. ↩︎
  2. Su tale specifica questione, il CNF ha aderito alla interpretazione restrittiva data da Cass. SS.UU. n. 37434/2022, superando così il proprio precedente orientamento, espresso ad esempio nelle pronunce di cui alla nota precedente. ↩︎

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 05 Luglio 2023 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment