Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato). Il difetto del predetto atto deliberativo – o, comunque, il mancato deposito dello stesso – costituisce un difetto di autorizzazione suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cpc.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 23 Settembre 2022 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Luglio 2019 (archiviazione)
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