Procedimento disciplinare: l’impugnazione defatigatoria costituisce condotta autonomamente sanzionabile

In tema di ricorso in Cassazione avverso le sentenze disciplinari del Consiglio nazionale forense, la proposizione di plurimi motivi di impugnazione (nella specie, trentotto, avverso un richiamo verbale), tutti inammissibili nonché giuridicamente infondati e per di più privi di qualsivoglia elemento tale da indurre la Corte ad un eventuale ripensamento circa la consolidata giurisprudenza in materia, costituisce condotta processuale abusiva, meritevole di sanzione ex art. 96 cpc (nella specie, € 5.000 in favore della cassa delle ammende), che ha una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, sicché a nulla rileva il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

Giurisprudenza Cassazione

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