L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza limitandosi a produrre copie di carte di imbarco).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 31 Dicembre 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 20 Giugno 2012 (censura)
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