Procedimento disciplinare: l’esponente non ha diritto al contraddittorio perché non è parte

Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva concesso all’esponente di svolgere una continua e fattiva attività difensiva, informandolo circa le date di udienza, trasmettendogli le note difensive redatte dall’incolpato e consentendogli, in diverse occasioni, di controdedurre mediante il deposito di proprie note).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 266

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 29 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Enna, delibera del 19 Aprile 2013 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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