Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc

Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (art. 342, 348 bis e ter cpc), nè tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

NOTA:
In senso conforme, oltre a Cass. SSUU 17/06/2013 n. 15122, di recente Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 28.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 25 Maggio 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 05 Dicembre 2013 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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