Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (art. 342, 348 bis e ter cpc), nè tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 26
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres e rel. Rordorf), sentenza del 17 giugno 2013, n. 15122.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 12 Aprile 2018 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 13 Febbraio 2014 (avvertimento)
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