Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (artt. 342, 348 bis e ter cpc), né tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 227 del 28 dicembre 2018
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 28 Dicembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 16 Ottobre 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8242 (respinge)
0 Comment