Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc

La formulazione di specifici motivi di appello costituisce condizione di ammissibilità del ricorso al CNF ex art. 59 R.D. n. 37/1934 (richiamato dall’art. 35, co. 1, L. n. 247/2012), sicché non trovano applicazione diretta, né analogica le corrispondenti disposizioni del codice di procedura civile (artt. 342, 348 bis e ter cpc), operazione consentita nel solo caso di lacune della disciplina del processo innanzi al CNF.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 23 settembre 2017, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 23 Settembre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 27 Giugno 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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