Procedimento disciplinare: l’avvocato stabilito non può ricorrere in proprio al CNF (senza l’assistenza tecnica di un cassazionista con cui agisca d’intesa)

L’avvocato stabilito, e cioè il cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati (art. 3, lett. d, D.Lgs. n. 96/2001), non ha, nel nostro ordinamento, un autonomo ius postulandi: egli può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca “di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato” (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001 cit.). Conseguentemente, egli non può ricorrere in proprio al CNF neppure nell’ambito del procedimento disciplinare che lo riguardi, a meno che non agisca d’intesa con un avvocato, il quale deve tuttavia essere iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori, trovando anche in tal caso applicazione la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato cassazionista (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto dall’abogado e dal suo difensore, non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che entrambi i firmatari erano privi di jus postulandi, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 389 del 25 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, sul fatto che il ricorrente in proprio al CNF non debba essere necessariamente Cassazionista, ma tuttavia:
1) debba essere comunque iscritto all’albo ordinario, sicché non è ad esempio sufficiente:
a) l’iscrizione nel registro praticanti (CNF n. 288/2024, Cass. n. 22246/2022, CNF n. 148/2022, CNF n. 123/2022, CNF n. 261/2021, CNF n. 149/2020, CNF n. 116/2017, 270/2016, CNF n. 222/2016, CNF n. 111/2016, CNF n. 63/2016, CNF n. 152/2015, CNF n. 44/2015, CNF n. 90/2014, CNF n. 73/2010, CNF n. 72/2010, CNF n. 278/2009, CNF n. 228/2009, CNF n. 222/2009, CNF n. 47/2009, CNF n. 10/2006, CNF n. 274/2004, CNF n. 273/2004)
b) l’iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti (CNF n. 381/2024, CNF n. 372/2024, CNF n. 368/2024, CNF n. 235/2023, CNF n. 260/2021, CNF n. 55/2020)
2) l’avvocato iscritto all’albo ordinario debba godere comunque dello jus postulandi, sicché non deve essere già sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (CNF n. 326/2024, CNF n. 50/2024, CNF n. 115/2023, Cass. n. 7499/2022, Cass. n. 31570/2021, CNF n. 102/2021, CNF n. 92/2021, CNF n. 30/2021, CNF n. 211/2017, CNF n. 210/2017, CNF n. 137/2017, CNF n. 305/2016, CNF n. 269/2016, CNF n. 65/2016, CNF n. 92/2015, CNF n. 41/2012)
3) l’impugnazione debba riguardare comunque la materia disciplinare, sicché la deroga alla necessità che il ricorrente in proprio sia abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non opera ad esempio:
a) in materia elettorale (CNF n. 66/2023, CNF n. 2/2009)
b) in materia di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ex art. 29, co. 6, L. n. 247/2012 (CNF n. 158/2019)
c) in materia di albi, registri ed elenchi (CNF n. 146/2022, CNF n. 94/2015)

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 389 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 27 Febbraio 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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