Procedimento disciplinare: l’audizione dell’incolpato da parte del Consigliere istruttore non richiede la presenza del Segretario

In tema di procedimento disciplinare, il Consigliere Istruttore è il solo titolare delle attività istruttorie preliminari (art. 58 L. n. 247/2012), sicché l’audizione dell’incolpato eventualmente convocato non richiede che il relativo verbale sia redatto da un segretario, la cui figura peraltro non è prevista in tale sede né dalla legge professionale né dal Reg. C.N.F. n. 2/2014, che anzi affidano al solo Consigliere istruttore le attività di espletamento dell’istruttoria senza la necessità di intervento di alcun segretario (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che la redazione del verbale della sua audizione da parte del Consigliere istruttore sarebbe avvenuta in maniera irregolare, non essendo stato presente il segretario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 105 del 18 Novembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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