A seguito dell’astensione di un componente della Sezione o del provvedimento che accoglie la sua ricusazione, è necessario che il CDD dichiari l’inefficacia e l’inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla Sezione della quale era componente il membro ricusato/astenuto ex art. 9 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014.(1) Tuttavia, in analogia con quanto previsto dall’art. 42 co. 2 c.p.p., l’astensione/ricusazione non comporta automaticamente la nullità/inefficacia degli atti compiuti dall’astenuto/ricusato, essendo all’uopo necessaria una valutazione in concreto, dipendente tanto dalle ragioni di astensione/ricusazione quanto dalla tipologia di atto posto in essere, sicché gli atti compiuti dal giudice ricusato/astenuto ben possono conservare efficacia anche nel nuovo giudizio da celebrarsi innanzi al giudice “immacolato”.(2)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
NOTE
1) In senso conforme, CNF n. 412/2024.
2) A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 35 del 09 Novembre 2023 (sospensione)
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