A seguito dell’astensione di un componente della Sezione o del provvedimento che accoglie la sua ricusazione, è necessario che il CDD dichiari l’inefficacia e l’inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla Sezione della quale era componente il membro ricusato/astenuto (art. 9 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 412 del 6 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 412 del 06 Novembre 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 30 Gennaio 2020 (censura)
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