Deve respingersi in quanto infondata l’eccezione dell’incolpato per asserita violazione del proprio diritto di difesa dovuta ad un presunto malfunzionamento della piattaforma utilizzata, ove questa sia dichiarata “idonea e regolarmente funzionante” nel relativo verbale, che è atto pubblico fede facente fino a querela di falso. Conseguentemente, il mancato collegamento dell’incolpato nell’orario e sulla piattaforma stessa equivale a mancata presentazione in assenza di assoluto impedimento (Nel caso di specie, l’incolpato non si collegava all’udienza dibattimentale “da remoto” su piattaforma Teams, fissata per la sua audizione a richiesta. Il Consigliere istruttore ne dichiarava quindi l’assenza ingiustificata, dando previamente atto a verbale del regolare funzionamento della piattaforma stessa come verificato dal personale tecnico anche a mezzo di simulazioni registrate).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 161 del 17 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 01 Settembre 2020 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11675 del 11 Aprile 2022 (accoglie)
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