Il provvedimento di archiviazione del CDD si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, assumendo quelle connotazioni meritali di un obbligo d’immediata declaratoria di cause di non punibilità che vanno dall’infondatezza della notizia di illecito (ovvero dell’addebito) alla prescrizione dell’azione disciplinare, e non risultano dissimili dalla formula assolutoria di “non esservi luogo a provvedimento disciplinare” tipizzata dall’art. 52 lett. a) della L. n. 247/12.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 129 del 25 giugno 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 25 Giugno 2021 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 05 Dicembre 2018 (archiviazione)
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