Procedimento disciplinare: la violazione del termine a difesa di cui all’art. 45 “vecchia” legge professionale

Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 45 r.d.l. n.1578/1993 è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di difesa da predisporre con adeguato preavviso temporale; la mancata osservanza di termine indicato non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l’annullamento del provvedimento e deve intendersi sanata se l’interessato non l’abbia tempestivamente eccepita, ovvero abbia comunque articolato compiutamente le sue difese nel merito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 16 Aprile 2014 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 02 Dicembre 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment