Nel procedimento disciplinare, le dichiarazioni confessorie dell’incolpato non hanno efficacia di prova legale piena, ma devono essere apprezzata unitamente ad altri elementi raccolti e possono essere valutate come prova sufficiente di responsabilità del confitente in presenza di riscontri esterni, o indipendentemente dagli stessi, quando il CDD, nel suo potere di apprezzamento delle risultanze probatorie, valuti le circostanze (obiettive e subiettive) che hanno determinato ed accompagnato la confessione, dando conto del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 241 del 11 settembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 139/2023, CNF n. 142/2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 11 Settembre 2025 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 72 del 14 Dicembre 2021 (sospensione)
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