Nel procedimento disciplinare – che ha natura amministrativa, ma al quale si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 59 lettera n legge 247/2012) – la confessione non ha efficacia di prova legale piena, ma deve essere apprezzata unitamente ad altri elementi raccolti e può essere valutata come prova sufficiente di responsabilità del confitente in presenza di riscontri esterni, o indipendentemente dagli stessi, quando il CDD, nel suo potere di apprezzamento delle risultanze probatorie, valuti le circostanze (obiettive e subiettive) che hanno determinato ed accompagnato la confessione, dando conto del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 142 del 23 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 23 Settembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 27 del 08 Marzo 2021 (sospensione)
0 Comment