Procedimento disciplinare: la valutazione del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato

Il Giudice della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 19 luglio 2013, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 14 Aprile 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 31 Luglio 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10226 del 26 Aprile 2016 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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