Procedimento disciplinare: la tutela del diritto di difesa dell’incolpato

L’art. 45 dell’R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione. La prima condizione è relativa all’aspetto formale e vuole evitare che un soggetto possa essere giudicato a sua insaputa, mentre la seconda attiene all’aspetto sostanziale e tutela del diritto di difesa attiva dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza 18/12/2009 n. 170.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 29 Novembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Maggio 2006 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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