Procedimento disciplinare: la trasmissione degli atti al CDD da parte del COA non costituisce esercizio di una mera facoltà ma è un atto dovuto

Dopo aver ricevuto una denuncia o un esposto disciplinare, il COA trasmette immediatamente gli atti al CDD (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014), senza alcuna discrezionalità in proposito, poiché gli è preclusa la possibilità di un vaglio preliminare circa l’eventuale infondatezza della notizia di (potenziale) illecito deontologico, la cui valutazione è infatti funzionalmente rimessa in via esclusiva al CDD.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cassi), sentenza n. 44 del 27 febbraio 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 140/2024, CNF n. 5/2017, CNF parere n. 80/2015.
In particolare, l’obbligo di cui in massima si è espressamente ritenuto sussistere anche nel caso in cui:
1) l’esposto sia manifestamente infondato (CNF n. 140/2024, CNF parere n. 37/2019, CNF parere n. 80/2015);
2) sia già intervenuta archiviazione di analoga precedente notizia (CNF parere n. 72/2016, CNF n. 71/2014, CNF n. 43/2010);
3) sia già maturata la prescrizione disciplinare (CNF n. 207/2019).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 27 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera del 10 Febbraio 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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